Il pedigree
Il pedigree è un argomento sempre discusso tra i "non addetti ai lavori". Se ne sente parlare spesso di questo documento, ma raramente in modo esaustivo. Specifico che il pedigree non è solo quel documento, come molti pensano, che permette al cane di accedere alle esposizioni di bellezza. Chiarisco subito questo punto, perchè spesso sento persone che chiedono di acquistare un cucciolo senza pedigree esclamando la solita frase (che ciclicamente rimbomba nella mia testa) "A me il pedigree non serve, non devo far gare.."
Il Certificato d'iscrizione al Registro Origini Italiano (abbreviazione R.O.I.) ovvero il pedigree, è più di questo. E' un documento ufficiale, una carta d'identità molto dettagliata che viene rilasciato, per il nostro territorio, solo dall'Ente Cinofilia Italiana, affiliata a sua volta alla Federazione Cinologica Internazionale. In esso sono racchiuse molte informazioni utili che spiegherò più avanti nel dettaglio. Nel pedigree è raffigurato l'albero genealogico del cane: genitori, nonni, bisnonni e trisnonni. Da qui si può capire l'effettiva importanza di questo documento. Infatti l'albero genealogico, attraverso i nomi dei soggetti presenti in esso, fornisce la possibilità di raccogliere molte informazioni preziose anche sulla progenie. Informazioni sanitarie come il grado di displasia dei riproduttori, ma anche informazioni quali i titoli di campione italiano/internazionale di lavoro o bellezza, e titoli vari come brevetti, prove di selezione, campione sociale, campione riproduttore, ecc. E' quindi alquanto riduttivo affermare che il pedigree non sia importante. Attualmente però mi sento di dire che in Italia i controlli sulle cucciolate sono saltuari, non sempre le delegazioni Enci dislocate sul territorio eseguono controlli serrati sulle cucciolate. In questo senso il deposito del campione biologico (DNA) dei riproduttori, è un valido strumento per verificare la parentela del cucciolo con quest'ultimi.
La legge italiana specifica chiaramente che cane senza pedigree non è da considerarsi cane di razza e aggiunge che vendere cani non di razza è vietato. Vi rimando alla lettura del Decreto legislativo del 30 Dicembre 1992, n. 529 inserito a fondo pagina.
Il pedigree è uno strumento identificativo di un soggetto all'interno di una razza. Per far sì che il cucciolo abbia l'iscrizione al R.O.I. ovviamente è indispensabile che anche i genitori figurino in tale registro.
Per i cani che non possiedono pedigree, ma che rispecchiano la tipicità della razza è possibile ottenere l'iscrizione al Registro Supplementare Riconosciuti (R.S.R.). Tale documento non ha la stessa valenza di un pedigree R.O.I. ed è riconoscibile perchè di colore verde. Questo registro è aperto solo ad alcune razze. L'iscrizione al R.S.R. si ottiene partecipando ad un'esposizione di bellezza organizzata dall'Enci. I cani giudicati "tipici" avranno il Certificato d'iscrizione al Registro Supplementare Riconosciuti (R.S.R.) e il cane figurerà come capostipite. I cuccioli nati dall'accoppiamento di un soggetto con iscrizione al R.S.R. e un soggetto iscritto al R.O.I. avranno a loro volta l'iscrizione al R.S.R. Solo la cucciolata appartenente alla quarta generazione potrà richiedere l'iscrizione al R.O.I. Riassumendo, l'iscrizione al R.S.R. è un percorso lungo riservato solo ad alcune razze, che permetterà in futuro di avere cucciolate con pedigree R.O.I. L'Enci ha istituito nel suo sito ufficiale un "data base" dove è possibile accedervi per consultare tutti i pedigree semplicemente inserendo il numero di microchip del cane o altre informazioni quali il nome del cane e nome del proprietario o allevatore. Dunque è possibile verificare la genealogia anche prima di acquistare il cucciolo.
Vediamo nello specifico le pratiche burocratiche che l'allevatore occasionale o di professione deve sbrigare per dotare la cucciolata del pedigree. Innanzi tutto il proprietario della fattrice deve compilare un documento chiamato "Modello A" entro 25 giorni dalla data di nascita della cucciolata e consegnarlo alla Delegazione ENCI competente per territorio in cui sono verificabili fattrice e cuccioli. Successivamente, entro 90 giorni dalla data di nascita della cucciolata dovrà compilare il "Modello B" per la denuncia d'iscrizione della cucciolata, presentandolo alla Delegazione ENCI competente per territorio. Questi modelli sono scaricabili gratuitamente sempre dal sito Enci, di facile compilazione e comprensione per tutti.
La modulistica ha un prezzo molto ridotto, a differenza di quanto si possa pensare. Il "Modello A" ha un costo di euro 16 più tasse di segreteria di euro 10. Mentre il "Modello B" viene calcolato a cucciolo. Per ogni cucciolo deve essere versato un importo di euro 23 più tasse di segreteria di euro 10. Queste sono le spese a carico dell'allevatore. Il ritiro del pedigree è a carico del proprietario del cucciolo che dovrà versare alla delegazione Enci di zona un importo di euro 15 più tasse di segreteria (quelle ci sono sempre) di euro 10. Tutti gli importi indicati sono suscettibili a modifiche annuali, pertanto è consigliabile verificare sul sito Enci eventuali aggiornamenti delle tariffe. Come potete notare sono importi esigui ben distanti dalle richieste di alcuni che fanno il solito giochetto sul prezzo del cucciolo con o senza pedigree. Da qui si valuta anche la serietà di un allevatore. Vi rimando per completezza ad un altro articolo, una mini guida per scegliere un cucciolo evitando possibili tranelli: "Scegliere il cucciolo". A tal proposito apro una breve parentesi dicendo che gli allevamenti amatoriali e professionali (professionali intesi con partita iva) con affisso riconosciuto dall'Enci sottoscrivono il "Codice Etico Allevatori" che impone di osservare alcune regole volte al miglioramento della razza e alla diffusione di una corretta cultura cinofila. Infine sottolineo che un cane con pedigree non vi assicura di aver scelto un buon cucciolo, ma come detto prima vi fornisce dei dati ai quali attingere per fare eventuali controlli. Il proprietario di un cane senza pedigree, troverà difficoltà nel reperire un altro cane per l'accoppiamento, nessun allevatore o privato che lavora con serietà acconsentirà ad un accoppiamento nel quale uno o entrambi i soggetti sono sprovvisti di tale documento.
Cosa possiamo fare per sincerarci che il cucciolo prenotato abbia il pedigree? Chiedere all'allevatore un contratto di vendita nel quale vi siano tutte le garanzie del caso e la copia del "Modello A" che dimostra la denuncia della cucciolata e permette di perfezionare il procedimento con la compilazione del "Modello B". Tutte e due i modelli devono essere vidimati con apposito timbro dal Gruppo Cinofilo, delegazione dell'Enci. L'allevatore con affisso riconosciuto Enci ha l'obbligo di iscrizione al ROI di tutte le cucciolate. Per inadempienze dell'allevatore, il proprietario del cucciolo può fare una segnalazione all'Enci e valutare la possibilità con un legale d'intraprendere la via giudiziaria.
Dunque possiamo riassumere dicendo che i cani di razza, dotati di Pedigree sono tutti censiti presso l'ENCI (Ente riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali) e il titolo di proprietà è costituito proprio dall'intestazione di detto Pedigree, certificato in pergamena, con bollo in rilievo, rilasciato esclusivamente dall'Enci a distanza di qualche mese dalla data di nascita del cucciolo.
Questo documento riporta il nome degli antenati sia paterni che materni del cane, la razza, il sesso, l'allevatore, il numero del microchip, la data di nascita e il nominativo del proprietario.
La cessione di ogni esemplare provvisto di Pedigree deve risultare dal certificato stesso, mediante annotazione nell'apposito spazio con ratifica del Gruppo Cinofilo competente per territorio.
In caso di mancanza di tale annotazione e della relativa ratifica, la cessione non è valida: il passaggio di proprietà, infatti non si può perfezionare con la semplice consegna fisica dell'animale ("traditio brevi manu"), ma solo con il trasferimento formale e relative annotazioni.
(prima pagina Pedigree)
All'nterno del Pedigree, oltre alla raffigurazione dell'albero genealogico, troviamo le seguenti diciture:
GRUPPO:
Indica il gruppo di appartenenza della razza del nostro cane.
Al NUMERO:
È il numero di registrazione assegnato dall'ENCI al vostro cane.
DEL CANE:
Il nome del cane per intero comprensivo di affisso riconosciuto ed assegnato dalla FCI e dall'ENCI. Per Affisso s'intende la denominazione di un allevamento destinato a distinguerne i prodotti. Esso precede o segue il nome individuale del cane, nato da una fattrice della quale il titolare dell'affisso risulta proprietario.
(Es.: Calisto of Brs Passion), dove Calisto sta come nome e of Brs Passion sta come affisso.
NATO IL:
La data di nascita del cane
SESSO:
Il sesso del cane
DI RAZZA:
La razza del cane
MARCATURA:
Qui va annotata la sigla dell'allevamento tatuata (punzonatura sul cane - interno orecchio destro) o il numero di microchip del cane.
Il tatuaggio è un insieme di numeri e lettere. È molto importante. In caso di smarrimento o furto del cane, tramite questo numero si può risalire al proprietario. Il metodo di assegnazione del numero con la sigla, si differenzia in caso di cani con Affisso o meno.
Per il microchip il discorso non cambia, se non per la differenza di metodo (meno traumatico per il cane). Il chip si inserisce sotto l'epidermide del cane, dietro l'orecchio, nel collo. Oggi il microchip è obbligatorio per l'iscrizione di cucciolata ed anche per iscrivere un soggetto alle gare. (vedi disposizioni in merito)
MANTELLO:
Colore del mantello del cane
ALLEVATORE IL SIGNOR:
Nome dell'allevatore (o il suo affisso) proprietario della fattrice, preceduto da un numero di riconoscimento e seguito dall'indirizzo.
NOTE:
Nelle Note verranno aggiunti dei dati degni di attenzione, come i controlli ufficiali sulla Displasia dell'Anca ed altri.
Decreto legislativo del 30 Dicembre 1992, n. 529
Il Decreto legislativo del 30 Dicembre 1992, n. 529 sancisce il divieto di vendita di animali sprovvisti di pedigree ed esalta il concetto di animale di razza pura. Di seguito vi proponiamo uno stralcio del Decreto in questione.
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'istituzione, per gli animali, compresi nell'elenco di cui all'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo libro genealogico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto;
b) l'istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla lettera a), che presentino limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto;
c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2;
d) la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma, degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici, nonche' sulla base della apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.
Art. 2.
1. I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'associazione nazionale a cio' preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformita' delle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.
Art. 3.
1. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, originari dei Paesi membri della Comunita' economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.
2. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purche' in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ammette alla riproduzione animali in violazione delle prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
Art. 4.
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, puo' autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 1, comma 1, lettera c) e nei libri genealogici o nei registri anagrafici ad essi relativi, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.
Art. 5.
1. E' consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonche' dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.
2. E' ammessa, altresi', la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l'esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni e' ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
Art. 6.
1. I disciplinari di cui all'art. 2 attualmente vigenti in materia di istituzione e tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, sono modificati in conformita' alla normativa comunitaria ed alle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste si provvedera' al recepimento della normativa tecnica emanata dalla Comunita' economica europea in applicazione della direttiva 91/174/CEE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
ALLEGATO
Libro genealogico.
Per il libro genealogico si intende il libro tenuto da un'associazione nazionale di allevatori dotata di personalita' giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e delle prestazioni riproduttive e produttive.
Registro anagrafico.
Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da un'associazione nazionale di allevatori dotata di personalita' giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti, se noti, e delle eventuali prestazioni riproduttive e produttive.